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STATUTO AGICES, REGOLAMENTO INTERNO, REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL REGISTRO AGICES

STATUTO
Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale

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PREAMBOLO

L'Associazione “Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale” (AGICES) nasce dalla volontà di cooperazione delle organizzazioni italiane no-profit che in essa si riconoscono e che, dalla fine degli anni '80 in poi, hanno introdotto e sviluppato nel nostro Paese il Commercio Equo e Solidale (CEeS), un approccio alternativo al commercio convenzionale che promuove giustizia sociale ed economica attraverso la costituzione di rapporti di partenariato con produttori dei Paesi del sud del mondo e la promozione di nuovi stili di vita e consumo critico nel nord del mondo.

La volontà delle diverse organizzazioni di lavorare insieme, alla stregua di un vero e proprio movimento, ha prodotto, nel 1998, un risultato particolarmente significativo attraverso l'approvazione della “Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale” (CdC), con la quale sono stati definiti i criteri fondamentali a cui i diversi soggetti del Commercio Equo e Solidale fanno riferimento nel loro agire. Il processo di scrittura di questo documento ha, tra l'altro, costituito la premessa per la creazione di un coordinamento informale tra le stesse organizzazioni italiane di CEeS, l'Assemblea Generale del Commercio Equo e Solidale; in questo ambito, tra le altre cose, è stato avviato un fecondo processo di confronto sui princìpi e sulle regole fondamentali del CEeS, in relazione ai mutevoli contesti nei quali tali princìpi devono essere di volta in volta affermati. La creazione della presente Associazione rappresenta un'ulteriore tappa di questo percorso comune.

L'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, pertanto, è depositaria della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale ed è sua responsabilità gestirla, modificarla e controllarne il rispetto da parte dei soci.

L'Associazione si richiama ai valori della giustizia, dei diritti umani, della pace e della nonviolenza, patrimonio antico e condiviso dal movimento del CEeS, e pone l'affermazione di questi stessi valori non solo come fine della propria azione, ma anche alla base del proprio stile di lavoro. Per questo motivo, tali valori sono stati un costante riferimento nel disegnare l'architettura di questa Associazione, nello stabilire le norme che la regolano e, in particolare, nel ricorrere al “Metodo del Consenso” (MC) come strumento decisionale privilegiato dell'organizzazione, in quanto espressione di una volontà nonviolenta di relazione con ogni aderente, anche con eventuali minoranze numeriche, nel tentativo di sperimentare forme nuove di collaborazione in cui non si producano i meccanismi di maggioranza-minoranza, in cui non ci siano vincitori e vinti, ma un consenso ampio, ricco e complesso, anche se più lento e difficile da produrre. A distanza di qualche anno dalla costituzione dell'Associazione e dopo una prima fase di avviamento e consolidamento, il MC rimane ancora lo strumento decisionale a cui ispirare la gestione dei momenti decisionali, aldilà delle tecniche specifiche adottate dall'Assemblea dei Soci di volta in volta per giungere ad una decisione (siano esse proprie del MC convenzionale ovvero attraverso altri metodi decisionali), AGICES, infatti, si impegna a preservare nel processo decisionale principi quali democrazia diffusa, partecipazione allargata, coinvolgimento ampio della base sociale, responsabilità condivisa.

Infine, la nascita dell'Associazione, attraverso la costituzione del “Registro Italiano delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale” (Registro AGICES), permette di raggiungere l'obiettivo comune di individuare standard di azione concreti e verificabili, che rappresentino la trasposizione operativa dei princìpi generali contenuti nella CdC. Tale obiettivo esprime, tra le altre cose, la volontà del CEeS italiano di stabilire un rapporto rigoroso e trasparente con i soggetti con i quali si relaziona, siano essi i produttori-partner, l'opinione pubblica, le istituzioni, i consumatori.

Il Commercio Equo e Solidale da sempre aspira ad essere uno strumento per la costruzione di un mondo “altro”: la costituzione di un'Associazione nazionale è un passo concreto per superare quelle logiche di concorrenza e competizione proprie del mercato, ma che rischiano di alterare i valori fondanti del Commercio Equo e Solidale contaminandolo. L'Associazione e il Registro, dunque, non sono semplici strumenti di tutela, ma piuttosto strumenti atti a riaffermare, con maggiore incisività, il nostro essere prima di tutto movimento, capace di fare del commercio uno strumento di lotta nonviolenta e di liberazione da un sistema economico che opprime.

TITOLO I – DENOMINAZIONE E OGGETTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata

E' costituita un'Associazione denominata “Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale” con sede in Roma, in breve AGICES.
L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacento) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 2 - Oggetto sociale e finalità

L'Associazione è depositaria della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.

Essa si propone di:

1. Promuovere il Commercio Equo e Solidale così come definito e descritto dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale (Allegato n.1), secondo le indicazioni che derivano dal suo sviluppo e dalla sua evoluzione promossa dall'Associazione stessa.

2. Costituire e gestire il Registro Italiano delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale.

3. Promuovere, tutelare e, su mandato esplicito dell'Assemblea dei Soci, rappresentare l'azione delle Organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale che si riconoscono nella Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, sostenendo la loro azione volta:

  • a promuovere l'autosviluppo economico e sociale delle popolazioni dei Paesi Economicamente Meno Sviluppati;
  • a favorire l'incontro fra i consumatori e i produttori di quei Paesi;
  • a proteggere i diritti umani, in particolare i diritti economici, lavorativi e sociali, promuovendo giustizia sociale, sostenibilità ambientale, sicurezza economica;
  • a divulgare informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento, con particolare attenzione a quelli legati al commercio internazionale, favorendo e stimolando nei consumatori la crescita di un atteggiamento critico rispetto al modello economico attuale e la ricerca di modelli sostenibili di sviluppo sociale ed economico;
  • a stimolare le istituzioni nazionali ed internazionali a sviluppare politiche economiche e commerciali a difesa dei piccoli produttori dei Paesi Economicamente Meno Sviluppati, anche effettuando campagne di informazione e pressione sulle istituzioni stesse;
  • a promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali.

4. L'Associazione non ha finalità di lucro.

TITOLO II – I SOCI

Art. 3 - Soci

Possono essere Soci dell'Associazione le persone giuridiche impegnate in attività di Commercio Equo e Solidale, nelle forme previste dalla CdC, che:

  • sono interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione;
  • ne condividono lo spirito e gli ideali;
  • sottoscrivono in toto e rispettano la Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale;
  • sono in regola con i criteri definiti nel Regolamento interno dell'Associazione stessa.

Art. 4 - Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci è deliberata, previa domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 5 - Obblighi dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento Interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dalla Associa­zione, come indicato nel Regolamento Interno. I Soci sottoposti a sanzione possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. Le espulsioni devono essere ratificate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento Interno hanno diritto di partecipare al processo decisionale per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione. Le decisioni vengono prese prevalentemente ricorrendo al voto e utilizzando strumenti e tecniche decisionali ispirate al Metodo del Consenso, che non escludono l'utilizzo del voto. Più specificamente, al di là della gestione dei singoli momenti decisionali (sia in caso di voto sia in caso di utilizzo di strumenti e tecniche decisionali proprie del MC convenzionale), i Soci si impegnano a preservare nel processo decisionale principi quali democrazia diffusa, partecipazione allargata, coinvolgimento ampio della base sociale, responsabilità condivisa.

TITOLO III – RISORSE E BILANCIO

Art. 7 - Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

  • contributi dei Soci;
  • altri contributi pubblici e privati;
  • beni immobili e mobili;
  • donazioni e lasciti;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate;

I contributi dei Soci sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari, proposti dal Consiglio Direttivo sulla base del rendiconto annuale ed approvati dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci delibera, inoltre, sull'utilizzazione degli eventuali avanzi dei gestione, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti potranno provenire da soggetti pubblici e privati in armonia con le regole stabilite dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e devono essere accettate dal Consiglio Direttivo. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. L'Assemblea dei Soci delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 – Bilancio di esercizio

L'anno finanziario inizia il l gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Ogni anno i bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

TITOLO IV – GLI ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Comitato di Gestione del Registro.

Art. 10 - Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno due volte l'anno e, ogni qualvolta sia necessaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida se presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida a prescindere dal numero dei presenti.

In entrambi i casi, le decisioni vengono prese ispirandosi al Metodo del Consenso, secondo quanto stabilito nell'Art. 6. In tutti i casi in cui si ricorre al voto, le decisioni vengano prese, in proprio o per delega, a maggioranza semplice dei presenti. Nel caso in cui si ricorre al voto per la modifica della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede, pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, tramite e-mail o comunicazione scritta, almeno un mese prima della data dell'Assemblea Ordinaria.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede, pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, tramite e-mail o comunicazione scritta.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

  • eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, il Comitato di Gestione del Registro;
  • eleggere l'eventuale Comitato dei Garanti, determinandone il numero dei componenti, il mandato e le modalità operative;
  • approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approvare le quote associative annuali relative ai Soci proposte dal Consiglio Direttivo ed approvare altri eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo sulla base del rendiconto annuale;
  • approvare il Regolamento di Gestione del Registro AGICES e ratificare le sue eventuali successive modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato il parere non vincolante del Comitato di Gestione del Registro;
  • approvare il Regolamento Interno dell'Associazione e le sue eventuali successive modifiche;
  • approvare il Regolamento che definisce le procedure di modifica della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale;
  • approvare eventuali modifiche della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale;
  • proporre la costituzione di eventuali gruppi di lavoro su temi specifici, stabilendone gli obiettivi;
  • proporre e/o approvare, su proposta del Consiglio Direttivo e secondo le modalità previste nel Regolamento Interno, specifici percorsi decisionali su temi particolarmente complessi o che necessitano un'ampia consultazione della base sociale, anche prevedendo l'organizzazione di incontri decentrati o su base territoriale ristretta;
  • verificare il mandato degli organi esecutivi e degli eventuali gruppi di lavoro;
  • ratificare i provvedimenti di espulsione dei Soci;
  • deliberare eventuali gettoni di presenza o emolumenti da corrispondere ai componenti delle diverse cariche elettive.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea dei Soci elegge un presidente ed un segre­tario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 11 - Assemblea Straordinaria dei Soci

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida se presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida a prescindere dal numero dei presenti.

In entrambi i casi le decisioni vengono prese ispirandosi al Metodo del Consenso, secondo quanto stabilito nell'Art. 6. In caso di voto, le decisioni vengono prese, in proprio o per delega, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede, pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, tramite e-mail o comunicazione scritta, almeno un mese prima della data dell'Assemblea Straordinaria.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede, pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, tramite e-mail o comunicazione scritta.

L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:

  • deliberare sulle modifiche dello Statuto;
  • deliberare sulla proroga della durata dell'Associazione e sull'even­tuale scioglimento anticipato dell'Associazione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra 5 e 11 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci fra i candidati proposti da uno o più Soci, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno. L'Assemblea dei Soci, prima dell'elezione dei membri, stabilisce il numero dei componenti del Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti consecutivamente 3 volte, a meno che l'Assemblea dei Soci non deliberi diversamente.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice-Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono altresì essere regolarmente costituite senza la presenza fisica della maggioranza dei suoi membri, avvalendosi degli strumenti offerti dalla tecnologia, secondo modalità e procedure definite nel Regolamento Interno.

L'assenza non giustificata (ovvero non comunicata almeno 2 giorni prima dell'incontro tramite email o comunicazione scritta) per quattro Consigli Direttivi consecutivi determina la decadenza dallo status di Consigliere e, di conseguenza, la necessità di nominare un nuovo membro secondo le modalità stabilite nel Regolamento Interno. Nelle more della nomina del nuovo membro, il quorum costitutivo e quello deliberativo necessari si calcolano sul numero di membri effettivi.

Art. 13 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; ad esso vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente solo in caso di impedimento del Presidente, o dalla maggioranza dei suoi componenti, su richiesta motivata.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • ammettere i nuovi Soci, verificando la corrispondenza con la Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, secondo le procedure stabilite nel Regolamento Interno;
  • promuovere l'Associazione e il Registro AGICES e provvedere alla tutela legale dei simboli che contraddistinguono l'Associazione e il Registro AGICES;
  • predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
  • proporre gli importi delle quote associative annuali;
  • gestire i percorsi di modifica della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, secondo le procedure fissate da opportuno Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci;
  • coordinare l'attività di eventuali gruppi di lavoro costituiti dall'Assemblea dei Soci su temi specifici;
  • approvare le modifiche al Regolamento di Gestione del Registro AGICES, dopo aver ascoltato il parere non vincolante del Comitato di Gestione del Registro;
  • conferire deleghe o procure per la gestione di attività varie;
  • rappresentare l'Associazione nell'interlocuzione istituzionale nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci;
  • proporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e secondo le modalità previste nel Regolamento Interno, specifici percorsi decisionali su temi particolarmente complessi o che necessitano un'ampia consultazione della base sociale, anche prevedendo l'organizzazione di incontri decentrati o su base territoriale ristretta.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'As­sociazione e da pubblicare sul sito Internet entro 30 giorni.

Art. 14 – Presidente e rappresentanza legale

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

La legale rappresentanza dell'Associazione è attribuita anche al Vice Presidente.

Art. 15 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone elette dall'Assemblea al di fuori dei componenti degli altri organi dell'Associazione. L'Assemblea, oltre ai tre membri effettivi del Collegio dei Revisori, elegge anche due membri supplenti. I Revisori possono anche non far parte della base sociale dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni ed ha i seguenti compiti:

  • verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
  • redigere apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone elette dall'Assemblea al di fuori dei componenti degli altri organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e decide, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione, sui dinieghi di ammissione, sui ricorsi relativi ad altre sanzioni, sui dinieghi di iscrizione al Registro AGICES.

TITOLO V – IL REGISTRO ITALIANO DELLE ORGANIZZAZIONI DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 16bis – Il Registro AGICES

E' costituito il Registro AGICES, il Registro Italiano delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale.

Scopo del Registro AGICES è gestire l'elenco delle Organizzazioni italiane di Commercio equo e Solidale, monitorare le loro filiere e la conformità della loro azione rispetto ai principi stabiliti nella Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e nel Regolamento di Gestione del Registro AGICES e negli altri Regolamenti Interni dell'Associazione.

L'iscrizione di un'Organizzazione al Registro AGICES le consente di qualificarsi come Organizzazione di Commercio Equo e Solidale, secondo quanto previsto nel Regolamento di Gestione del Registro AGICES.

Art. 17 - Comitato di Gestione del Registro AGICES

Il Comitato di Gestione del Registro è costituito da un numero compreso tra 5 e 9 membri, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti degli altri organi dell'Associazione, fra i candidati proposti da uno o più Soci, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

L'Assemblea dei Soci, prima dell'elezione dei membri, stabilisce il numero dei componenti del Comitato.

I membri del Comitato di Gestione del Registro durano in carica 3 anni e non ci sono limiti alla rieleggibilità.

Il Comitato di Gestione del Registro può essere revocato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza semplice.

Art. 17bis Funzioni del Comitato di Gestione del Registro AGICES

Il Comitato di Gestione del Registro gestisce il Registro AGICES, secondo l'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci e sue eventuali modifiche approvate dal Consiglio Direttivo su parere del Comitato stesso e ratificate dall'Assemblea dei Soci.

Il Comitato di Gestione del Registro, inoltre, predispone ed approva i Moduli di Autovalutazione e loro successive modifiche e stabilisce eventuali documenti da richiedere ai Soci a supporto delle dichiarazioni rese, che permettano di verificare il rispetto dei criteri per l'iscrizione al Registro AGICES e per la denominazione di Organizzazione di Commercio Equo e Solidale.

Il Comitato di Gestione del Registro, infine, nello svolgimento della sua funzione propria e peculiare di verificare il rispetto dei criteri per l'iscrizione al Registro AGICES e per la denominazione di Organizzazione di Commercio Equo e Solidale svolge un ruolo di interprete delle norme, secondo la procedura stabilita nel Regolamento Interno.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE

Art. 18 - Incompatibilità

Esiste incompatibilità di cariche fra i diversi organi dell'Associazione.

Art. 19 - Modalità di presentazione delle candidature agli organi sociali

I criteri per avanzare candidature ai vari organi dell'Associazione e le modalità di elezione sono stabiliti dal Regolamento Interno.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190 della legge 23/12/96, n. 662.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme legge vigenti in materia.


REGOLAMENTO INTERNO
Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale

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CAP. 1: AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
1.1: Procedura di ammissione
L’ente che vuole aderire all’Associazione “Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale” deve presentare domanda, firmata dal legale rappresentante, al Consiglio Direttivo allegando:
a) delibera dell’organismo direttivo o dell’assemblea dei soci (come previsto dallo Statuto dell’organizzazione richiedente) in cui viene richiesta l’iscrizione all’Associazione e viene sottoscritta in toto la Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.
b) il questionario di ammissione predisposto dal Comitato di Gestione del Registro con i documenti richiesti, che permettano di verificare il rispetto dei seguenti criteri fondamentali previsti dal Regolamento di Gestione del Registro:
1) natura e finalità “non lucrativa”;
2) evidenza del commercio equo e solidale quale attività prevalente;
3) attività effettiva e prevalenza negli acquisti da produttori del commercio equo e solidale;
4) relazione commerciale “equa e solidale” con i produttori del commercio equo e solidale;
5) prezzo ai consumatori: trasparenza e tutela delle Botteghe del Mondo;
6) prodotti trasformati: trasparenza nelle percentuali in peso o valore di ingredienti del commercio equo;
7) struttura democratica e trasparente;
8) priorità di vendita alle Botteghe del Mondo;
9) evidenza sui criteri di selezione dei soggetti convenzionali coinvolti nel processo produttivo.
Il Consiglio Direttivo trasmette la domanda di ammissione al Comitato di Gestione del Registro per la verifica dei criteri fondamentali. Quest’ultimo, effettuata la verifica, esprime una valutazione che passa la domanda al Consiglio Direttivo il quale comunica la propria decisione al richiedente entro 90 giorni dalla data della domanda.
In caso di rifiuto di ammissione, il richiedente può presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.

1.2: Diritto di partecipare al processo decisionale nell’Assemblea dei soci
Tutti i soci regolarmente ammessi possono partecipare ai lavori dell’Assemblea dei soci con un numero qualsiasi di rappresentanti. Hanno diritto di partecipare al processo decisionale (secondo il Metodo del Consenso e con un numero qualsiasi di rappresentanti) solo i soci in regola con il versamento delle quote e che non siano sottoposti a sanzione di sospensione o in predicato di espulsione.
Ad ogni verifica formale del consenso, tanto in plenaria quanto in eventuali gruppi di lavoro con delega decisionale, ciascun socio potrà partecipare con un solo rappresentante.
In caso di votazione, ogni socio ammesso al processo decisionale ha diritto ad un solo voto che viene espresso dal proprio rappresentante legale o da un delegato, nominato dall’organismo direttivo dell’ente di appartenenza, che si dovrà registrare all’inizio all’Assemblea dei soci.
Le decisioni assunte dagli eventuali gruppi di lavoro con delega decisionale devono in ogni caso essere ratificate dall’Assemblea plenaria dei soci.

1.3: Delega a terzi
E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea dei soci tramite delega a terzi. La delega dovrà essere conferita dall’organismo direttivo dell’ente delegante esclusivamente ad altro socio dell’Associazione che abbia diritto di voto. Ad ogni socio non può comunque essere conferita più di una delega. La delega può essere utilizzata solo in caso di votazioni.


CAP. 2: CONDUZIONE DELL’ASSEMBLEA E METODO DEL CONSENSO
2.1: Conduzione dell’Assemblea dei soci
L’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci, convocata secondo le modalità previste dallo Statuto, deve essere inviato ai soci, tramite e-mail o comunicazione scritta inviata a mezzo posta ordinaria/prioritaria, almeno un mese prima della data di convocazione.
Il presidente e il segretario dell’Assemblea dei soci vengono proposti dal Consiglio Direttivo. Qualora non vi sia unanimità sulla loro nomina, i soci possono presentare altre candidature che verranno valutate dall’Assemblea dei soci secondo i princìpi del Metodo del Consenso.
Il presidente assicura il rispetto dell’ordine del giorno, regola l’ordine e i tempi dei lavori e degli interventi e cura la corretta applicazione del Metodo del Consenso.
In caso di votazioni, il presidente nomina dei commissari che verificano le deleghe al voto dei rappresentanti dei soci e le procedure di votazione.
Il segretario redige un verbale dei lavori che deve essere comunicato ai soci entro 30 giorni.

2.2: Metodo del Consenso
Il Metodo del Consenso (MC) nasce dalla convinzione che il rapporto tra mezzi e fini deve essere coerente. L’Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale ritiene che questo sia particolarmente importante nel Commercio Equo e Solidale: i modi per realizzare i fini etici del Commercio Equo dovranno esprimere concretamente equità e solidarietà. Ciò si esprime anche nel modo di gestire il potere e, in particolare, nel modo in cui si prendono le decisioni.
Il MC è un procedimento che si svolge in varie fasi e in cui si usano diverse tecniche di discussione, analisi e confronto, mediante il quale si arriva a prendere decisioni senza necessariamente ricorrere alle votazioni.
Consenso indica che si è d’accordo su qualcosa, ma non significa necessariamente accordo pieno di tutti su tutto, cioè unanimità. L’unanimità può anche arrivare, ma non è certo un obiettivo: il consenso punta a far convivere le differenze, non ad eliminarle. Perciò, in una decisione consensuale vi possono essere diversi gradi di accordo e molte sfumature riguardo agli impegni che i diversi membri si assumono rispetto a una determinata decisione, però il tutto avviene in modo esplicito e globalmente accettato.
Il MC non esclude il ricorso ad altri metodi decisionali, basati o meno sulla votazione, purché tale ricorso avvenga in base a una decisione consensuale.
Il MC dà un grande potere al singolo perché ne riconosce il valore, la dignità, l'unicità. Così sembra che chiunque, magari dopo una lunga discussione, possa bloccare il gruppo negando il suo consenso alla decisione. Ma questo non è altro che esercitare il cosiddetto potere di veto, che non ha niente a che vedere col MC. Il "veto" non esiste nel MC e non può essere adottato in nessuno dei processi decisionali dell'Associazione.
Il singolo può bloccare il gruppo solo se riesce a mostrare la validità della sua opposizione, cioè che la decisione che si sta per prendere è veramente dannosa per il gruppo e/o in contrasto con i suoi princìpi fondanti. Se il gruppo riconosce la validità dell’opposizione allora la decisione può essere bloccata, perché il gruppo acconsente a bloccarla, altrimenti alla parte avversa viene rimandata la responsabilità di decidere cosa fare, possibilmente dichiarandolo in termini chiari ed espliciti.
Perché il MC funzioni bene, il singolo deve riconoscere e accettare il potere del gruppo nel determinare quali problemi possono essere risolti, quali necessitano di più attenzione, e quali bloccano la decisione. Il singolo ha il potere e la responsabilità di sollevare i problemi; il gruppo ha il potere e la responsabilità di riconoscerli e risolverli.
Il MC è un processo di gestione costruttiva e nonviolenta dei conflitti. Il conflitto qui è visto come fenomeno assolutamente naturale, di per sè né giusto né sbagliato. Quando un gruppo crea un'atmosfera che facilita l’espressione del disaccordo e delle emozioni che ad esso si accompagnano (paura, irritazione, frustrazione e così via), costruisce le basi per decisioni più funzionali e soddisfacenti. Perciò, facilitare una buona comunicazione è un fattore chiave: comunicare “è” gestire la relazione e i conflitti. Ma bisogna riconoscere che anche mediante un uso perfetto del metodo e un’ottima comunicazione i problemi, che non di rado sono complessi e complicati, possono rimanere sul momento irrisolti. Se si procede con cura e si alimenta la fiducia, il paesaggio entro cui si prenderanno le decisioni sarà più chiaro e comprensibile. E ciò costituisce un buon terreno per arrivare a decisioni che cercano per quanto possibile di rispettare i bisogni essenziali in gioco. A volte, per esempio, bisogna accettare il fatto di non poter decidere su una determinata questione. Allora saper gestire costruttivamente il disagio personale e collettivo che deriva da tutto ciò è indispensabile nel processo consensuale: pazienza e fiducia sono le qualità fondamentali.

In definitiva il MC tende a costruire “accordi nel disaccordo”, dove cioè il disaccordo particolare è dentro una cornice di accordo generale fondato su rispetto e fiducia reciproci: il consenso riguarda in sostanza la volontà di continuare a camminare insieme e sperimentare insieme e deve essere basato sulla fiducia e sulla libertà.

2.3: Gestione dei momenti decisionali
I momenti decisionali vanno preparati con cura e con molto anticipo per consentire a tutti di partecipare adeguatamente, disponendo di tutte le informazioni necessarie. Di ogni proposta vanno esplicitati i passaggi che necessitano una decisione del gruppo, il livello della decisione, i tempi e le modalità di attuazione. Deve essere anche chiaro cosa succede se il gruppo "decide di non decidere". I Gruppi di Lavoro o l'Assemblea dei soci, inoltre, dovrebbero essere sempre facilitati, possibilmente da persone che non sono coinvolte nel processo decisionale, ma che conoscono sufficientemente la materia. Accanto ai facilitatori, la presidenza dell'Assemblea dei soci assume un ruolo importante di coordinamento dei lavori e di formulazione delle proposte.
Qualunque sia la procedura attuata, arriverà il momento in cui qualcuno (in genere il facilitatore) chiederà al gruppo “La formulazione della decisione è soddisfacente? Ci sono ancora dei problemi?".
E' importante notare che la prima domanda implica che ci sia una formulazione della decisione che tutti hanno ben chiara davanti (e ciò deriva dal lavoro fatto in precedenza): in mancanza di questa chiara formulazione, i rischi di confusione con successive complicanze e conflitti sono alti.
Nella seconda domanda va notato che non si chiede "C'è il consenso?", oppure: "Siete tutti d'accordo?": queste domande, infatti, non incoraggiano l’espressione di dubbi o perplessità. Se ci sono persone che hanno perplessità, ma sono intimidite dal forte supporto del gruppo alla proposta, la domanda: "Ci sono ancora dei problemi?" si rivolge più direttamente a loro e gli offre la possibilità di esprimersi.
In questa fase, è molto importante rilevare la qualità delle risposte, soprattutto quelle non verbali e quella del silenzio. Se nessun ulteriore problema viene sollevato, il facilitatore dichiara il consenso raggiunto e la decisione viene messa agli atti.
Durante il procedimento ci si trova di fronte diversi tipi di problemi, che può essere utile inquadrare allo scopo di riconoscerli e gestirli adeguatamente.
Riguardo a una proposta oggetto di decisione, ci possono essere per esempio osservazioni che puntano a dei miglioramenti: si è sostanzialmente d’accordo con la proposta, ma si ha un’idea per migliorarla.
Altre volte ci possono essere delle perplessità in merito a una proposta: più che di un vero disaccordo si tratta di dubbi o riserve.
Questo tipo di problemi si può affrontare con una discussione più approfondita (magari facilitata da tecniche adeguate) e in genere, scaduto il tempo, è probabile che si trovi un accordo consensuale, a meno che i “miglioramenti” o le “perplessità” non si siano trasformati in disaccordo.
Infine, possiamo trovarci di fronte a un disaccordo verso la proposta, più o meno forte, ma comunque esplicito e chiaro: qui il problema sollevato è tale per cui la parte avversa (una persona o una minoranza) è contraria alla proposta (tutta o in parte). In questo caso, bisogna consentire alla parte avversa di provare la validità o “legittimità” del disaccordo.
Quando il disaccordo è tale da portare a un blocco della decisione, tale blocco per potere avvenire dentro una cornice consensuale deve essere in qualche misura riconosciuto dal gruppo nel suo insieme (questo riconoscimento è definito come “legittimazione”). La legittimazione avviene quando la parte avversa convince che la decisione che si sta per prendere è veramente dannosa per il gruppo o in contrasto con i suoi principi fondanti. In assenza di ciò, abbiamo un “problema non legittimato”, dove la parte avversa non può mai bloccare la decisione del gruppo, a meno che il gruppo non abbia altre ragioni per farsi bloccare.
Di fronte a situazioni di disaccordo si aprono quindi due possibilità:
* il gruppo, alla fine, riconosce la validità del problema sollevato, per cui qui e ora ci si trova di fronte un problema legittimato che blocca la decisione; va notato, che vi sono casi in cui è la parte avversa a sostenere la necessità di adottare una determinata proposta, mentre è la maggioranza ad opporsi: anche qui è la parte avversa che dovrà ottenere la legittimità, altrimenti la sua proposta verrà bloccata.
* il gruppo, alla fine, non è convinto (né a sua volta riesce a convincere la parte avversa), per cui il problema sollevato non è legittimato e il gruppo può procedere nella decisione che intendeva prendere inizialmente (che dopo la discussione potrebbe anche risultare in parte modificata), lasciando alla parte avversa la decisione di cosa fare, che per esempio potrebbe essere lo “stare da parte”. Tale scelta consiste nell’accettare che una decisione venga presa dal gruppo nonostante vi sia un convinto disaccordo. Ciò implica, oltre all’esplicitazione delle ragioni del disaccordo, anche l’esplicitazione della posizione che la parte avversa prenderà rispetto alla decisione e al suo impegno nel sostenerla. Quindi, la parte avversa potrebbe legittimamente dichiarare di non supportare (in modo parziale o totale) la particolare decisione che il gruppo sta per prendere, ma comunque senza arrivare mai a boicottare la decisione del gruppo di cui, consensualmente, continua a far parte.
Il gruppo può ricorrere al voto purché vi sia consenso nell'usarlo (secondo le modalità descritte in precedenza). Il voto può rendersi necessario, per esempio, per tutti gli obblighi di legge per cui sia espressamente richiesto o per decisioni non rimandabili per legge, ma per le quali non sia stato possibile raggiungere il consenso. Il voto, quindi, rappresenta una modalità eccezionale all'interno del processo decisionale

2.4: Elezioni
Le elezioni degli organi previsti dallo Statuto avvengono con votazione a scrutinio segreto, su una lista di candidati redatta dal Consiglio Direttivo raccogliendo le candidature che tutti i soci possono presentare fino a 30 giorni prima dell’Assemblea dei soci.
Ulteriori candidature possono essere presentate dai soci presenti, durante l’Assemblea dei soci stessa, fino a due ore prime dell’inizio della votazione. La lista deve contenere un numero di candidati uguale o superiore al numero degli eletti e ogni elettore ha il diritto ad esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 degli eletti.
Ogni socio può presentare, per l’elezione agli organi dell’Associazione, un numero illimitato di candidati. Nel caso dell’elezione del Collegio dei Probiviri, ciascun socio può presentare un solo candidato.
Tutti gli organi dell’Associazione possono essere sfiduciati collettivamente con decisione dell’Assemblea dei soci presa a maggioranza semplice. La sfiducia deve essere proposta da un numero di soci pari ad almeno un terzo, deve essere motivata e presentata al Consiglio Direttivo che la pone all’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci successiva.
La sfiducia individuale è prevista solo per i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato di Gestione del Registro, secondo la stessa procedura, ma con decisione presa a maggioranza qualificata (almeno i 7/10).
In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno dei membri del Consiglio Direttivo o del Comitato di Gestione del Registro, gli subentra il primo dei non eletti. Esaurita la lista, il Consiglio Direttivo, con decisione presa a maggioranza qualificate degli 8/10, potrà cooptare nuovi membri. I membri subentrati restano in carica fino alla scadenza del mandato dell’organo.
In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno dei membri del Collegio dei Revisori, gli subentrerà il primo dei due supplenti eletti.
In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno dei membri del Collegio dei Probiviri, si procederà all’elezione di un suo sostituto.

2.5: Parità in caso di elezione delle cariche sociali e regolamento elettorale
In caso di parità nell’elezione delle cariche sociali, viene conteggiato il peso relativo delle preferenze espresse nelle schede, assegnando peso 1 alla prima preferenza, 2 alla seconda, 3 alla terza preferenza, fino al numero massimo di preferenze stabilite dall’Assemblea. La somma dei pesi ottenuti da ogni candidato risulta così essere minore quanto maggiore è stata la preferenza che gli è stata espressa. In caso di parità, viene eletto quindi il candidato la cui somma dei pesi è minore. In caso di ulteriore parità, si procede al sorteggio.
Il Consiglio Direttivo elabora ed invia ai soci, contestualmente alla convocazione delle Assemblee in cui l’Ordine del Giorno prevede l’elezione delle cariche sociali, apposito regolamento elettorale.


CAP. 3: PROCEDURE SANZIONATORIE E MOTIVI DI DECADENZA DA SOCIO
3.1: Decadenza dallo status di socio
La decadenza di un socio avviene per dimissioni dello stesso o per decisione del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
* mancato rispetto dei criteri fondamentali, sulla base di verifica del Comitato di Gestione del Registro, anche su segnalazione del Consiglio Direttivo;
* mancato pagamento delle quote associative previste per la partecipazione all’Associazione per due anni di seguito, dopo documentato richiamo da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
* espulsione, secondo un percorso sanzionatorio approvato dai soci.
La procedura sanzionatoria verso un socio può essere attivata dal Consiglio Direttivo su azione del Consiglio Direttivo stesso o su indicazione del Comitato di Gestione del Registro o su indicazione di almeno due soci dell’Associazione.

3.2: Sanzioni
Tutti i procedimenti sanzionatori verso i soci devono essere comunicati con raccomandata R.R. al socio interessato entro 7 giorni dalla decisione, e avverso di essi è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Il Collegio dei Probiviri decide in merito ai ricorsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L’operatività della sanzione è sospesa durante tale periodo e diventa inappellabile dopo la ratifica dei Probiviri.
Tutti i provvedimenti sanzionatori vengono comunicati a tutti i soci entro 7 giorni dalla data in cui diventano operativi mediante affissione all’albo e comunicazione per posta elettronica o ordinaria ai soci iscritti all’Associazione. Nel caso di sospensione, espulsione o cancellazione dal Registro si darà comunicazione anche a tutti gli altri interlocutori ed inoltre attraverso tutte le forme di pubblicazione a mezzo stampa e media che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno ed utile all’azione. La sanzione di espulsione deve essere ratificata dall’Assemblea dei soci nella sua prima convocazione successiva.
Il richiamo vene applicato qualora il socio abbia un comportamento difforme dai princìpi sanciti nello Statuto o nel Regolamento Interno, senza nuocere gravemente a nessuno degli altri soci dell’Associazione e senza comportare gravi danni all’immagine del Commercio Equo e Solidale. L’azione di richiamo, per esempio, scatta quando non venga corrisposta, senza giustificato motivo, la quota associativa annuale. L’azione di richiamo può essere reiterata quando il comportamento, dopo un tempo ragionevole all’adeguamento, non abbia subìto modifiche; il secondo richiamo sarà accompagnato da una diffida.
La diffida viene applicata qualora il comportamento del socio produca un danno a qualcuno degli altri soci dell’Associazione o sia in contrasto con uno dei requisiti essenziali previsti all’art.1.1 del presente Regolamento e comporta la necessità da parte del socio di modificare immediatamente il comportamento sanzionato, pena la sospensione; l’azione di diffida comporta una valutazione ad opera del Consiglio Direttivo dell’eventuale danno da parte del socio offeso o dell’Associazione stessa e la comminazione di una multa, proporzionata al danno arrecato, che verrà trattenuta dall’Associazione, per il fondo di gestione del Registro.
La sospensione si applica per mancata ottemperanza a diffida o nel caso in cui il comportamento del socio sia dannoso per più soci dell’Associazione o danneggi l’immagine del Commercio Equo e Solidale. La sospensione comporta l’impossibilità a partecipare ai processi decisionali dell’Associazione. La durata della prima sospensione è di sei mesi o il tempo legato alla convocazione dell’Assemblea dei soci ordinaria, momento in cui il caso specifico potrà essere portato a discussione dell’Assemblea dei soci stessa su richiesta del primo soggetto proponente dell’azione; la sospensione potrà essere prorogata di altri sei mesi, qualora i comportamenti lesivi non abbiano subìto modifiche o adeguamenti. Passato un anno dall’inizio di questa fase sanzionatoria, nel caso in cui il soggetto sottoposto a sospensione non modifichi il proprio comportamento, il Consiglio Direttivo procede alla proposta di espulsione.
L’espulsione viene decisa in caso di comportamento che danneggia gravemente gli altri soci dell’Associazione o che compromette l’immagine del Commercio Equo e Solidale o quando non siano stati modificati i comportamenti che hanno portato ad una sospensione reiterata per 12 mesi; l’azione di espulsione decisa dal Consiglio Direttivo deve essere ratificata dalla prima Assemblea dei soci ordinaria utile; nel frattempo, il socio espulso è diffidato dall’utilizzare a proprio beneficio qualsiasi riferimento di appartenenza all’Associazione, ai suoi organi, al registro Agices ed ai suoi materiali in ogni possibile forma (comunicazioni, materiale informativo, prodotti, etichette, marchi, ecc.), pena un’azione legale di tutela. Una volta ratificata l’espulsione dall’Assemblea dei soci, ogni utilizzo improprio dello status di socio, comporterà l’impegno di un intervento di tutela da parte del Consiglio Direttivo.


CAP.4: MODIFICHE DELLA CARTA ITALIANA DEI CRITERI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
4.1: Proposte
Possono proporre modifiche alla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale:
a) il Consiglio Direttivo dell’Associazione con proposte approvate dal Consiglio stesso;
b) eventuali gruppi di lavoro insediati dall’Assemblea dei soci, così come previsto dall’art.10 dello Statuto;
c) almeno il 10% dei soci iscritti, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti ad azioni sanzionatorie o diffide in qualche modo legate a questioni regolate dalle modifiche richieste (in caso di dubbio vale il giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri).
La proposta di modifica deve essere presentata per iscritto, deve essere motivata, deve indicare chiaramente la modifica proposta rispetto al testo in vigore della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale (parole da eliminare, sostituire, aggiungere, ecc.), e deve altresì comprendere le modifiche o le integrazioni da apportare al Regolamento di Gestione del registro Agices, allo Statuto e al Regolamento Interno e a tutti gli altri documenti che regolano la vita dell’Associazione, qualora si ritengano necessarie. La presentazione della proposta di modifica può prevedere la richiesta di un particolare percorso di consultazione dei soci (istituzione di una commissione di lavoro, discussione in plenaria, ecc.). I proponenti di cui ai punti b) e c) devono inviare la proposta al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

4.2: Procedura
Le proposte di modifica ricevute dal Consiglio Direttivo devono essere poste all’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci entro 12 mesi dalla ricezione. Il Consiglio provvede entro un mese dalla ricezione della proposta di modifica a renderla nota ai soci mediante affissione all’albo, invio per posta elettronica e, dove questa non sia possibile, mediante invio per posta ordinaria, avviando la procedura di partecipazione prevista dal Metodo del Consenso.
I soci e i gruppi di lavoro eventualmente istituiti, entro un mese dall’invio della proposta di modifica da parte del Consiglio Direttivo, possono trasmettere al Consiglio stesso proposte, riflessioni, commenti. Il Consiglio provvede a trasmettere i contributi ricevuti a tutti i soci entro un mese dalla loro ricezione.
La decisione finale sulla proposta di modifica viene sempre assunta dall’Assemblea dei soci mediante il Metodo del Consenso. In caso di votazione, la decisione di modifica alla Carta Italiana dei Criteri deve essere presa a maggioranza qualificata dei presenti (almeno 7/10).
La modifica approvata dall’Assemblea dei soci deve esser comunicata a tutti i soci entro 15 giorni dalla conclusione dell’Assemblea stessa.
Approvata la modifica, è responsabilità d’ufficio del Comitato di Gestione del Registro, su mandato del Consiglio Direttivo e con il contributo del Collegio dei Probiviri, il riscontro e la verifica della necessità di modifiche dei criteri del registro legati alle modifiche approvate; qualora fosse necessario un ulteriore adeguamento rispetto alle soluzioni modificate indicate dai proponenti, queste ultime devono essere avvallate dal Consiglio Direttivo, su parere favorevole consultivo del Collegio dei Probiviri.


REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL REGISTRO AGICES
Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale

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