| STATUTO
AGICES, REGOLAMENTO INTERNO, REGOLAMENTO
DI GESTIONE DEL REGISTRO AGICES
STATUTO
Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale
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PREAMBOLO
L'Associazione “Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale” (AGICES) nasce dalla volontà di cooperazione delle organizzazioni italiane no-profit che in essa si riconoscono e che, dalla fine degli anni '80 in poi, hanno introdotto e sviluppato nel nostro Paese il Commercio Equo e Solidale (CEeS), un approccio alternativo al commercio convenzionale che promuove giustizia sociale ed economica attraverso la costituzione di rapporti di partenariato con produttori dei Paesi del sud del mondo e la promozione di nuovi stili di vita e consumo critico nel nord del mondo.
La volontà delle diverse organizzazioni di lavorare insieme, alla stregua di un vero e proprio movimento, ha prodotto, nel 1998, un risultato particolarmente significativo attraverso l'approvazione della “Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale” (CdC), con la quale sono stati definiti i criteri fondamentali a cui i diversi soggetti del Commercio Equo e Solidale fanno riferimento nel loro agire. Il processo di scrittura di questo documento ha, tra l'altro, costituito la premessa per la creazione di un coordinamento informale tra le stesse organizzazioni italiane di CEeS, l'Assemblea Generale del Commercio Equo e Solidale; in questo ambito, tra le altre cose, è stato avviato un fecondo processo di confronto sui princìpi e sulle regole fondamentali del CEeS, in relazione ai mutevoli contesti nei quali tali princìpi devono essere di volta in volta affermati. La creazione della presente Associazione rappresenta un'ulteriore tappa di questo percorso comune.
L'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, pertanto, è depositaria della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale ed è sua responsabilità gestirla, modificarla e controllarne il rispetto da parte dei soci.
L'Associazione si richiama ai valori della giustizia, dei diritti umani, della pace e della nonviolenza, patrimonio antico e condiviso dal movimento del CEeS, e pone l'affermazione di questi stessi valori non solo come fine della propria azione, ma anche alla base del proprio stile di lavoro. Per questo motivo, tali valori sono stati un costante riferimento nel disegnare l'architettura di questa Associazione, nello stabilire le norme che la regolano e, in particolare, nel ricorrere al “Metodo del Consenso” (MC) come strumento decisionale privilegiato dell'organizzazione, in quanto espressione di una volontà nonviolenta di relazione con ogni aderente, anche con eventuali minoranze numeriche, nel tentativo di sperimentare forme nuove di collaborazione in cui non si producano i meccanismi di maggioranza-minoranza, in cui non ci siano vincitori e vinti, ma un consenso ampio, ricco e complesso, anche se più lento e difficile da produrre. A distanza di qualche anno dalla costituzione dell'Associazione e dopo una prima fase di avviamento e consolidamento, il MC rimane ancora lo strumento decisionale a cui ispirare la gestione dei momenti decisionali, aldilà delle tecniche specifiche adottate dall'Assemblea dei Soci di volta in volta per giungere ad una decisione (siano esse proprie del MC convenzionale ovvero attraverso altri metodi decisionali), AGICES, infatti, si impegna a preservare nel processo decisionale principi quali democrazia diffusa, partecipazione allargata, coinvolgimento ampio della base sociale, responsabilità condivisa.
Infine, la nascita dell'Associazione, attraverso la costituzione del “Registro Italiano delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale” (Registro AGICES), permette di raggiungere l'obiettivo comune di individuare standard di azione concreti e verificabili, che rappresentino la trasposizione operativa dei princìpi generali contenuti nella CdC. Tale obiettivo esprime, tra le altre cose, la volontà del CEeS italiano di stabilire un rapporto rigoroso e trasparente con i soggetti con i quali si relaziona, siano essi i produttori-partner, l'opinione pubblica, le istituzioni, i consumatori.
Il Commercio Equo e Solidale da sempre aspira ad essere uno strumento per la costruzione di un mondo “altro”: la costituzione di un'Associazione nazionale è un passo concreto per superare quelle logiche di concorrenza e competizione proprie del mercato, ma che rischiano di alterare i valori fondanti del Commercio Equo e Solidale contaminandolo. L'Associazione e il Registro, dunque, non sono semplici strumenti di tutela, ma piuttosto strumenti atti a riaffermare, con maggiore incisività, il nostro essere prima di tutto movimento, capace di fare del commercio uno strumento di lotta nonviolenta e di liberazione da un sistema economico che opprime.
TITOLO I – DENOMINAZIONE E OGGETTO
Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata
E' costituita un'Associazione denominata “Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale” con sede in Roma, in breve AGICES.
L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacento) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
Art. 2 - Oggetto sociale e finalità
L'Associazione è depositaria della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.
Essa si propone di:
1. Promuovere il Commercio Equo e Solidale così come definito e descritto dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale (Allegato n.1), secondo le indicazioni che derivano dal suo sviluppo e dalla sua evoluzione promossa dall'Associazione stessa.
2. Costituire e gestire il Registro Italiano delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale.
3. Promuovere, tutelare e, su mandato esplicito dell'Assemblea dei Soci, rappresentare l'azione delle Organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale che si riconoscono nella Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, sostenendo la loro azione volta:
- a promuovere l'autosviluppo economico e sociale delle popolazioni dei Paesi Economicamente Meno Sviluppati;
- a favorire l'incontro fra i consumatori e i produttori di quei Paesi;
- a proteggere i diritti umani, in particolare i diritti economici, lavorativi e sociali, promuovendo giustizia sociale, sostenibilità ambientale, sicurezza economica;
- a divulgare informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento, con particolare attenzione a quelli legati al commercio internazionale, favorendo e stimolando nei consumatori la crescita di un atteggiamento critico rispetto al modello economico attuale e la ricerca di modelli sostenibili di sviluppo sociale ed economico;
- a stimolare le istituzioni nazionali ed internazionali a sviluppare politiche economiche e commerciali a difesa dei piccoli produttori dei Paesi Economicamente Meno Sviluppati, anche effettuando campagne di informazione e pressione sulle istituzioni stesse;
- a promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali.
4. L'Associazione non ha finalità di lucro.
TITOLO II – I SOCI
Art. 3 - Soci
Possono essere Soci dell'Associazione le persone giuridiche impegnate in attività di Commercio Equo e Solidale, nelle forme previste dalla CdC, che:
- sono interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- ne condividono lo spirito e gli ideali;
- sottoscrivono in toto e rispettano la Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale;
- sono in regola con i criteri definiti nel Regolamento interno dell'Associazione stessa.
Art. 4 - Ammissione dei Soci
L'ammissione dei Soci è deliberata, previa domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.
Art. 5 - Obblighi dei Soci
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento Interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dalla Associazione, come indicato nel Regolamento Interno. I Soci sottoposti a sanzione possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. Le espulsioni devono essere ratificate dall'Assemblea dei Soci.
Art. 6 - Diritti dei Soci Tutti i Soci in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento Interno hanno diritto di partecipare al processo decisionale per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione. Le decisioni vengono prese prevalentemente ricorrendo al voto e utilizzando strumenti e tecniche decisionali ispirate al Metodo del Consenso, che non escludono l'utilizzo del voto. Più specificamente, al di là della gestione dei singoli momenti decisionali (sia in caso di voto sia in caso di utilizzo di strumenti e tecniche decisionali proprie del MC convenzionale), i Soci si impegnano a preservare nel processo decisionale principi quali democrazia diffusa, partecipazione allargata, coinvolgimento ampio della base sociale, responsabilità condivisa.
TITOLO III – RISORSE E BILANCIO
Art. 7 - Risorse dell'Associazione
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- contributi dei Soci;
- altri contributi pubblici e privati;
- beni immobili e mobili;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate;
I contributi dei Soci sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari, proposti dal Consiglio Direttivo sulla base del rendiconto annuale ed approvati dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci delibera, inoltre, sull'utilizzazione degli eventuali avanzi dei gestione, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti potranno provenire da soggetti pubblici e privati in armonia con le regole stabilite dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e devono essere accettate dal Consiglio Direttivo. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. L'Assemblea dei Soci delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 8 – Bilancio di esercizio
L'anno finanziario inizia il l gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Ogni anno i bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
TITOLO IV – GLI ORGANI SOCIALI
Art. 9 - Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato di Gestione del Registro.
Art. 10 - Assemblea Ordinaria dei Soci
L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno due volte l'anno e, ogni qualvolta sia necessaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo degli associati.
In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida se presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida a prescindere dal numero dei presenti.
In entrambi i casi, le decisioni vengono prese ispirandosi al Metodo del Consenso, secondo quanto stabilito nell'Art. 6. In tutti i casi in cui si ricorre al voto, le decisioni vengano prese, in proprio o per delega, a maggioranza semplice dei presenti. Nel caso in cui si ricorre al voto per la modifica della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
La convocazione dell'Assemblea Ordinaria va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede, pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, tramite e-mail o comunicazione scritta, almeno un mese prima della data dell'Assemblea Ordinaria.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede, pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, tramite e-mail o comunicazione scritta.
L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
- eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, il Comitato di Gestione del Registro;
- eleggere l'eventuale Comitato dei Garanti, determinandone il numero dei componenti, il mandato e le modalità operative;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare le quote associative annuali relative ai Soci proposte dal Consiglio Direttivo ed approvare altri eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo sulla base del rendiconto annuale;
- approvare il Regolamento di Gestione del Registro AGICES e ratificare le sue eventuali successive modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato il parere non vincolante del Comitato di Gestione del Registro;
- approvare il Regolamento Interno dell'Associazione e le sue eventuali successive modifiche;
- approvare il Regolamento che definisce le procedure di modifica della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale;
- approvare eventuali modifiche della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale;
- proporre la costituzione di eventuali gruppi di lavoro su temi specifici, stabilendone gli obiettivi;
- proporre e/o approvare, su proposta del Consiglio Direttivo e secondo le modalità previste nel Regolamento Interno, specifici percorsi decisionali su temi particolarmente complessi o che necessitano un'ampia consultazione della base sociale, anche prevedendo l'organizzazione di incontri decentrati o su base territoriale ristretta;
- verificare il mandato degli organi esecutivi e degli eventuali gruppi di lavoro;
- ratificare i provvedimenti di espulsione dei Soci;
- deliberare eventuali gettoni di presenza o emolumenti da corrispondere ai componenti delle diverse cariche elettive.
All'apertura di ogni seduta l'Assemblea dei Soci elegge un presidente ed un segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 11 - Assemblea Straordinaria dei Soci
In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida se presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida a prescindere dal numero dei presenti.
In entrambi i casi le decisioni vengono prese ispirandosi al Metodo del Consenso, secondo quanto stabilito nell'Art. 6. In caso di voto, le decisioni vengono prese, in proprio o per delega, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
La convocazione dell'Assemblea Straordinaria va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede, pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, tramite e-mail o comunicazione scritta, almeno un mese prima della data dell'Assemblea Straordinaria.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede, pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, tramite e-mail o comunicazione scritta.
L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sulla proroga della durata dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione.
Art. 12 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra 5 e 11 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci fra i candidati proposti da uno o più Soci, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno. L'Assemblea dei Soci, prima dell'elezione dei membri, stabilisce il numero dei componenti del Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti consecutivamente 3 volte, a meno che l'Assemblea dei Soci non deliberi diversamente.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice-Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono altresì essere regolarmente costituite senza la presenza fisica della maggioranza dei suoi membri, avvalendosi degli strumenti offerti dalla tecnologia, secondo modalità e procedure definite nel Regolamento Interno.
L'assenza non giustificata (ovvero non comunicata almeno 2 giorni prima dell'incontro tramite email o comunicazione scritta) per quattro Consigli Direttivi consecutivi determina la decadenza dallo status di Consigliere e, di conseguenza, la necessità di nominare un nuovo membro secondo le modalità stabilite nel Regolamento Interno. Nelle more della nomina del nuovo membro, il quorum costitutivo e quello deliberativo necessari si calcolano sul numero di membri effettivi.
Art. 13 - Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; ad esso vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente solo in caso di impedimento del Presidente, o dalla maggioranza dei suoi componenti, su richiesta motivata.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- ammettere i nuovi Soci, verificando la corrispondenza con la Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, secondo le procedure stabilite nel Regolamento Interno;
- promuovere l'Associazione e il Registro AGICES e provvedere alla tutela legale dei simboli che contraddistinguono l'Associazione e il Registro AGICES;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- proporre gli importi delle quote associative annuali;
- gestire i percorsi di modifica della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, secondo le procedure fissate da opportuno Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci;
- coordinare l'attività di eventuali gruppi di lavoro costituiti dall'Assemblea dei Soci su temi specifici;
- approvare le modifiche al Regolamento di Gestione del Registro AGICES, dopo aver ascoltato il parere non vincolante del Comitato di Gestione del Registro;
- conferire deleghe o procure per la gestione di attività varie;
- rappresentare l'Associazione nell'interlocuzione istituzionale nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e secondo le modalità previste nel Regolamento Interno, specifici percorsi decisionali su temi particolarmente complessi o che necessitano un'ampia consultazione della base sociale, anche prevedendo l'organizzazione di incontri decentrati o su base territoriale ristretta.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione e da pubblicare sul sito Internet entro 30 giorni.
Art. 14 – Presidente e rappresentanza legale
Il Presidente dura in carica 3 anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
La legale rappresentanza dell'Associazione è attribuita anche al Vice Presidente.
Art. 15 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone elette dall'Assemblea al di fuori dei componenti degli altri organi dell'Associazione. L'Assemblea, oltre ai tre membri effettivi del Collegio dei Revisori, elegge anche due membri supplenti. I Revisori possono anche non far parte della base sociale dei Soci.
Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni ed ha i seguenti compiti:
- verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
- redigere apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.
Art. 16 - Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone elette dall'Assemblea al di fuori dei componenti degli altri organi dell'Associazione.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e decide, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione, sui dinieghi di ammissione, sui ricorsi relativi ad altre sanzioni, sui dinieghi di iscrizione al Registro AGICES.
TITOLO V – IL REGISTRO ITALIANO DELLE ORGANIZZAZIONI DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Art. 16bis – Il Registro AGICES
E' costituito il Registro AGICES, il Registro Italiano delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale.
Scopo del Registro AGICES è gestire l'elenco delle Organizzazioni italiane di Commercio equo e Solidale, monitorare le loro filiere e la conformità della loro azione rispetto ai principi stabiliti nella Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e nel Regolamento di Gestione del Registro AGICES e negli altri Regolamenti Interni dell'Associazione.
L'iscrizione di un'Organizzazione al Registro AGICES le consente di qualificarsi come Organizzazione di Commercio Equo e Solidale, secondo quanto previsto nel Regolamento di Gestione del Registro AGICES.
Art. 17 - Comitato di Gestione del Registro AGICES
Il Comitato di Gestione del Registro è costituito da un numero compreso tra 5 e 9 membri, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti degli altri organi dell'Associazione, fra i candidati proposti da uno o più Soci, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
L'Assemblea dei Soci, prima dell'elezione dei membri, stabilisce il numero dei componenti del Comitato.
I membri del Comitato di Gestione del Registro durano in carica 3 anni e non ci sono limiti alla rieleggibilità.
Il Comitato di Gestione del Registro può essere revocato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza semplice.
Art. 17bis – Funzioni del Comitato di Gestione del Registro AGICES
Il Comitato di Gestione del Registro gestisce il Registro AGICES, secondo l'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci e sue eventuali modifiche approvate dal Consiglio Direttivo su parere del Comitato stesso e ratificate dall'Assemblea dei Soci.
Il Comitato di Gestione del Registro, inoltre, predispone ed approva i Moduli di Autovalutazione e loro successive modifiche e stabilisce eventuali documenti da richiedere ai Soci a supporto delle dichiarazioni rese, che permettano di verificare il rispetto dei criteri per l'iscrizione al Registro AGICES e per la denominazione di Organizzazione di Commercio Equo e Solidale.
Il Comitato di Gestione del Registro, infine, nello svolgimento della sua funzione propria e peculiare di verificare il rispetto dei criteri per l'iscrizione al Registro AGICES e per la denominazione di Organizzazione di Commercio Equo e Solidale svolge un ruolo di interprete delle norme, secondo la procedura stabilita nel Regolamento Interno.
TITOLO VI – NORME TRANSITORIE
Art. 18 - Incompatibilità Esiste incompatibilità di cariche fra i diversi organi dell'Associazione.
Art. 19 - Modalità di presentazione delle candidature agli organi sociali
I criteri per avanzare candidature ai vari organi dell'Associazione e le modalità di elezione sono stabiliti dal Regolamento Interno.
Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190 della legge 23/12/96, n. 662.
Art. 21 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme legge vigenti in materia.
REGOLAMENTO INTERNO
Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale
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CAP. 1: AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
DEI SOCI
1.1: Procedura di ammissione
L’ente che vuole aderire all’Associazione “Assemblea
Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale” deve
presentare domanda, firmata dal legale rappresentante, al Consiglio
Direttivo allegando:
a) delibera dell’organismo direttivo o dell’assemblea
dei soci (come previsto dallo Statuto dell’organizzazione
richiedente) in cui viene richiesta l’iscrizione all’Associazione
e viene sottoscritta in toto la Carta Italiana dei Criteri del
Commercio Equo e Solidale.
b) il questionario di ammissione predisposto dal Comitato di
Gestione del Registro con i documenti richiesti, che permettano
di verificare il rispetto dei seguenti criteri fondamentali
previsti dal Regolamento di Gestione del Registro:
1) natura e finalità “non lucrativa”;
2) evidenza del commercio equo e solidale quale attività
prevalente;
3) attività effettiva e prevalenza negli acquisti da
produttori del commercio equo e solidale;
4) relazione commerciale “equa e solidale” con i
produttori del commercio equo e solidale;
5) prezzo ai consumatori: trasparenza e tutela delle Botteghe
del Mondo;
6) prodotti trasformati: trasparenza nelle percentuali in peso
o valore di ingredienti del commercio equo;
7) struttura democratica e trasparente;
8) priorità di vendita alle Botteghe del Mondo;
9) evidenza sui criteri di selezione dei soggetti convenzionali
coinvolti nel processo produttivo.
Il Consiglio Direttivo trasmette la domanda di ammissione al
Comitato di Gestione del Registro per la verifica dei criteri
fondamentali. Quest’ultimo, effettuata la verifica, esprime
una valutazione che passa la domanda al Consiglio Direttivo
il quale comunica la propria decisione al richiedente entro
90 giorni dalla data della domanda.
In caso di rifiuto di ammissione, il richiedente può
presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.
1.2: Diritto di partecipare al processo decisionale nell’Assemblea
dei soci
Tutti i soci regolarmente ammessi possono partecipare ai lavori
dell’Assemblea dei soci con un numero qualsiasi di rappresentanti.
Hanno diritto di partecipare al processo decisionale (secondo
il Metodo del Consenso e con un numero qualsiasi di rappresentanti)
solo i soci in regola con il versamento delle quote e che non
siano sottoposti a sanzione di sospensione o in predicato di
espulsione.
Ad ogni verifica formale del consenso, tanto in plenaria quanto
in eventuali gruppi di lavoro con delega decisionale, ciascun
socio potrà partecipare con un solo rappresentante.
In caso di votazione, ogni socio ammesso al processo decisionale
ha diritto ad un solo voto che viene espresso dal proprio rappresentante
legale o da un delegato, nominato dall’organismo direttivo
dell’ente di appartenenza, che si dovrà registrare
all’inizio all’Assemblea dei soci.
Le decisioni assunte dagli eventuali gruppi di lavoro con delega
decisionale devono in ogni caso essere ratificate dall’Assemblea
plenaria dei soci.
1.3: Delega a terzi
E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea dei soci
tramite delega a terzi. La delega dovrà essere conferita
dall’organismo direttivo dell’ente delegante esclusivamente
ad altro socio dell’Associazione che abbia diritto di
voto. Ad ogni socio non può comunque essere conferita
più di una delega. La delega può essere utilizzata
solo in caso di votazioni.
CAP. 2: CONDUZIONE DELL’ASSEMBLEA E METODO DEL CONSENSO
2.1: Conduzione dell’Assemblea dei soci
L’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci, convocata
secondo le modalità previste dallo Statuto, deve essere
inviato ai soci, tramite e-mail o comunicazione scritta inviata
a mezzo posta ordinaria/prioritaria, almeno un mese prima della
data di convocazione.
Il presidente e il segretario dell’Assemblea dei soci
vengono proposti dal Consiglio Direttivo. Qualora non vi sia
unanimità sulla loro nomina, i soci possono presentare
altre candidature che verranno valutate dall’Assemblea
dei soci secondo i princìpi del Metodo del Consenso.
Il presidente assicura il rispetto dell’ordine del giorno,
regola l’ordine e i tempi dei lavori e degli interventi
e cura la corretta applicazione del Metodo del Consenso.
In caso di votazioni, il presidente nomina dei commissari che
verificano le deleghe al voto dei rappresentanti dei soci e
le procedure di votazione.
Il segretario redige un verbale dei lavori che deve essere comunicato
ai soci entro 30 giorni.
2.2: Metodo del Consenso
Il Metodo del Consenso (MC) nasce dalla convinzione che il rapporto
tra mezzi e fini deve essere coerente. L’Associazione
Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale ritiene
che questo sia particolarmente importante nel Commercio Equo
e Solidale: i modi per realizzare i fini etici del Commercio
Equo dovranno esprimere concretamente equità e solidarietà.
Ciò si esprime anche nel modo di gestire il potere e,
in particolare, nel modo in cui si prendono le decisioni.
Il MC è un procedimento che si svolge in varie fasi e
in cui si usano diverse tecniche di discussione, analisi e confronto,
mediante il quale si arriva a prendere decisioni senza necessariamente
ricorrere alle votazioni.
Consenso indica che si è d’accordo su qualcosa,
ma non significa necessariamente accordo pieno di tutti su tutto,
cioè unanimità. L’unanimità può
anche arrivare, ma non è certo un obiettivo: il consenso
punta a far convivere le differenze, non ad eliminarle. Perciò,
in una decisione consensuale vi possono essere diversi gradi
di accordo e molte sfumature riguardo agli impegni che i diversi
membri si assumono rispetto a una determinata decisione, però
il tutto avviene in modo esplicito e globalmente accettato.
Il MC non esclude il ricorso ad altri metodi decisionali, basati
o meno sulla votazione, purché tale ricorso avvenga in
base a una decisione consensuale.
Il MC dà un grande potere al singolo perché ne
riconosce il valore, la dignità, l'unicità. Così
sembra che chiunque, magari dopo una lunga discussione, possa
bloccare il gruppo negando il suo consenso alla decisione. Ma
questo non è altro che esercitare il cosiddetto potere
di veto, che non ha niente a che vedere col MC. Il "veto"
non esiste nel MC e non può essere adottato in nessuno
dei processi decisionali dell'Associazione.
Il singolo può bloccare il gruppo solo se riesce a mostrare
la validità della sua opposizione, cioè che la
decisione che si sta per prendere è veramente dannosa
per il gruppo e/o in contrasto con i suoi princìpi fondanti.
Se il gruppo riconosce la validità dell’opposizione
allora la decisione può essere bloccata, perché
il gruppo acconsente a bloccarla, altrimenti alla parte avversa
viene rimandata la responsabilità di decidere cosa fare,
possibilmente dichiarandolo in termini chiari ed espliciti.
Perché il MC funzioni bene, il singolo deve riconoscere
e accettare il potere del gruppo nel determinare quali problemi
possono essere risolti, quali necessitano di più attenzione,
e quali bloccano la decisione. Il singolo ha il potere e la
responsabilità di sollevare i problemi; il gruppo ha
il potere e la responsabilità di riconoscerli e risolverli.
Il MC è un processo di gestione costruttiva e nonviolenta
dei conflitti. Il conflitto qui è visto come fenomeno
assolutamente naturale, di per sè né giusto né
sbagliato. Quando un gruppo crea un'atmosfera che facilita l’espressione
del disaccordo e delle emozioni che ad esso si accompagnano
(paura, irritazione, frustrazione e così via), costruisce
le basi per decisioni più funzionali e soddisfacenti.
Perciò, facilitare una buona comunicazione è un
fattore chiave: comunicare “è” gestire la
relazione e i conflitti. Ma bisogna riconoscere che anche mediante
un uso perfetto del metodo e un’ottima comunicazione i
problemi, che non di rado sono complessi e complicati, possono
rimanere sul momento irrisolti. Se si procede con cura e si
alimenta la fiducia, il paesaggio entro cui si prenderanno le
decisioni sarà più chiaro e comprensibile. E ciò
costituisce un buon terreno per arrivare a decisioni che cercano
per quanto possibile di rispettare i bisogni essenziali in gioco.
A volte, per esempio, bisogna accettare il fatto di non poter
decidere su una determinata questione. Allora saper gestire
costruttivamente il disagio personale e collettivo che deriva
da tutto ciò è indispensabile nel processo consensuale:
pazienza e fiducia sono le qualità fondamentali.
In definitiva il MC tende a costruire “accordi nel disaccordo”,
dove cioè il disaccordo particolare è dentro una
cornice di accordo generale fondato su rispetto e fiducia reciproci:
il consenso riguarda in sostanza la volontà di continuare
a camminare insieme e sperimentare insieme e deve essere basato
sulla fiducia e sulla libertà.
2.3: Gestione dei momenti decisionali
I momenti decisionali vanno preparati con cura e con molto anticipo
per consentire a tutti di partecipare adeguatamente, disponendo
di tutte le informazioni necessarie. Di ogni proposta vanno
esplicitati i passaggi che necessitano una decisione del gruppo,
il livello della decisione, i tempi e le modalità di
attuazione. Deve essere anche chiaro cosa succede se il gruppo
"decide di non decidere". I Gruppi di Lavoro o l'Assemblea
dei soci, inoltre, dovrebbero essere sempre facilitati, possibilmente
da persone che non sono coinvolte nel processo decisionale,
ma che conoscono sufficientemente la materia. Accanto ai facilitatori,
la presidenza dell'Assemblea dei soci assume un ruolo importante
di coordinamento dei lavori e di formulazione delle proposte.
Qualunque sia la procedura attuata, arriverà il momento
in cui qualcuno (in genere il facilitatore) chiederà
al gruppo “La formulazione della decisione è soddisfacente?
Ci sono ancora dei problemi?".
E' importante notare che la prima domanda implica che ci sia
una formulazione della decisione che tutti hanno ben chiara
davanti (e ciò deriva dal lavoro fatto in precedenza):
in mancanza di questa chiara formulazione, i rischi di confusione
con successive complicanze e conflitti sono alti.
Nella seconda domanda va notato che non si chiede "C'è
il consenso?", oppure: "Siete tutti d'accordo?":
queste domande, infatti, non incoraggiano l’espressione
di dubbi o perplessità. Se ci sono persone che hanno
perplessità, ma sono intimidite dal forte supporto del
gruppo alla proposta, la domanda: "Ci sono ancora dei problemi?"
si rivolge più direttamente a loro e gli offre la possibilità
di esprimersi.
In questa fase, è molto importante rilevare la qualità
delle risposte, soprattutto quelle non verbali e quella del
silenzio. Se nessun ulteriore problema viene sollevato, il facilitatore
dichiara il consenso raggiunto e la decisione viene messa agli
atti.
Durante il procedimento ci si trova di fronte diversi tipi di
problemi, che può essere utile inquadrare allo scopo
di riconoscerli e gestirli adeguatamente.
Riguardo a una proposta oggetto di decisione, ci possono essere
per esempio osservazioni che puntano a dei miglioramenti: si
è sostanzialmente d’accordo con la proposta, ma
si ha un’idea per migliorarla.
Altre volte ci possono essere delle perplessità in merito
a una proposta: più che di un vero disaccordo si tratta
di dubbi o riserve.
Questo tipo di problemi si può affrontare con una discussione
più approfondita (magari facilitata da tecniche adeguate)
e in genere, scaduto il tempo, è probabile che si trovi
un accordo consensuale, a meno che i “miglioramenti”
o le “perplessità” non si siano trasformati
in disaccordo.
Infine, possiamo trovarci di fronte a un disaccordo verso la
proposta, più o meno forte, ma comunque esplicito e chiaro:
qui il problema sollevato è tale per cui la parte avversa
(una persona o una minoranza) è contraria alla proposta
(tutta o in parte). In questo caso, bisogna consentire alla
parte avversa di provare la validità o “legittimità”
del disaccordo.
Quando il disaccordo è tale da portare a un blocco della
decisione, tale blocco per potere avvenire dentro una cornice
consensuale deve essere in qualche misura riconosciuto dal gruppo
nel suo insieme (questo riconoscimento è definito come
“legittimazione”). La legittimazione avviene quando
la parte avversa convince che la decisione che si sta per prendere
è veramente dannosa per il gruppo o in contrasto con
i suoi principi fondanti. In assenza di ciò, abbiamo
un “problema non legittimato”, dove la parte avversa
non può mai bloccare la decisione del gruppo, a meno
che il gruppo non abbia altre ragioni per farsi bloccare.
Di fronte a situazioni di disaccordo si aprono quindi due possibilità:
* il gruppo, alla fine, riconosce la validità del problema
sollevato, per cui qui e ora ci si trova di fronte un problema
legittimato che blocca la decisione; va notato, che vi sono
casi in cui è la parte avversa a sostenere la necessità
di adottare una determinata proposta, mentre è la maggioranza
ad opporsi: anche qui è la parte avversa che dovrà
ottenere la legittimità, altrimenti la sua proposta verrà
bloccata.
* il gruppo, alla fine, non è convinto (né a sua
volta riesce a convincere la parte avversa), per cui il problema
sollevato non è legittimato e il gruppo può procedere
nella decisione che intendeva prendere inizialmente (che dopo
la discussione potrebbe anche risultare in parte modificata),
lasciando alla parte avversa la decisione di cosa fare, che
per esempio potrebbe essere lo “stare da parte”.
Tale scelta consiste nell’accettare che una decisione
venga presa dal gruppo nonostante vi sia un convinto disaccordo.
Ciò implica, oltre all’esplicitazione delle ragioni
del disaccordo, anche l’esplicitazione della posizione
che la parte avversa prenderà rispetto alla decisione
e al suo impegno nel sostenerla. Quindi, la parte avversa potrebbe
legittimamente dichiarare di non supportare (in modo parziale
o totale) la particolare decisione che il gruppo sta per prendere,
ma comunque senza arrivare mai a boicottare la decisione del
gruppo di cui, consensualmente, continua a far parte.
Il gruppo può ricorrere al voto purché vi sia
consenso nell'usarlo (secondo le modalità descritte in
precedenza). Il voto può rendersi necessario, per esempio,
per tutti gli obblighi di legge per cui sia espressamente richiesto
o per decisioni non rimandabili per legge, ma per le quali non
sia stato possibile raggiungere il consenso. Il voto, quindi,
rappresenta una modalità eccezionale all'interno del
processo decisionale
2.4: Elezioni
Le elezioni degli organi previsti dallo Statuto avvengono con
votazione a scrutinio segreto, su una lista di candidati redatta
dal Consiglio Direttivo raccogliendo le candidature che tutti
i soci possono presentare fino a 30 giorni prima dell’Assemblea
dei soci.
Ulteriori candidature possono essere presentate dai soci presenti,
durante l’Assemblea dei soci stessa, fino a due ore prime
dell’inizio della votazione. La lista deve contenere un
numero di candidati uguale o superiore al numero degli eletti
e ogni elettore ha il diritto ad esprimere un numero di preferenze
non superiore ai 2/3 degli eletti.
Ogni socio può presentare, per l’elezione agli
organi dell’Associazione, un numero illimitato di candidati.
Nel caso dell’elezione del Collegio dei Probiviri, ciascun
socio può presentare un solo candidato.
Tutti gli organi dell’Associazione possono essere sfiduciati
collettivamente con decisione dell’Assemblea dei soci
presa a maggioranza semplice. La sfiducia deve essere proposta
da un numero di soci pari ad almeno un terzo, deve essere motivata
e presentata al Consiglio Direttivo che la pone all’ordine
del giorno dell’Assemblea dei soci successiva.
La sfiducia individuale è prevista solo per i membri
del Consiglio Direttivo e del Comitato di Gestione del Registro,
secondo la stessa procedura, ma con decisione presa a maggioranza
qualificata (almeno i 7/10).
In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno dei membri
del Consiglio Direttivo o del Comitato di Gestione del Registro,
gli subentra il primo dei non eletti. Esaurita la lista, il
Consiglio Direttivo, con decisione presa a maggioranza qualificate
degli 8/10, potrà cooptare nuovi membri. I membri subentrati
restano in carica fino alla scadenza del mandato dell’organo.
In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno dei membri
del Collegio dei Revisori, gli subentrerà il primo dei
due supplenti eletti.
In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno dei membri
del Collegio dei Probiviri, si procederà all’elezione
di un suo sostituto.
2.5: Parità in caso di elezione delle cariche sociali
e regolamento elettorale
In caso di parità nell’elezione delle cariche sociali,
viene conteggiato il peso relativo delle preferenze espresse
nelle schede, assegnando peso 1 alla prima preferenza, 2 alla
seconda, 3 alla terza preferenza, fino al numero massimo di
preferenze stabilite dall’Assemblea. La somma dei pesi
ottenuti da ogni candidato risulta così essere minore
quanto maggiore è stata la preferenza che gli è
stata espressa. In caso di parità, viene eletto quindi
il candidato la cui somma dei pesi è minore. In caso
di ulteriore parità, si procede al sorteggio.
Il Consiglio Direttivo elabora ed invia ai soci, contestualmente
alla convocazione delle Assemblee in cui l’Ordine del
Giorno prevede l’elezione delle cariche sociali, apposito
regolamento elettorale.
CAP. 3: PROCEDURE SANZIONATORIE E MOTIVI DI DECADENZA DA SOCIO
3.1: Decadenza dallo status di socio
La decadenza di un socio avviene per dimissioni dello stesso
o per decisione del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
* mancato rispetto dei criteri fondamentali, sulla base di verifica
del Comitato di Gestione del Registro, anche su segnalazione
del Consiglio Direttivo;
* mancato pagamento delle quote associative previste per la
partecipazione all’Associazione per due anni di seguito,
dopo documentato richiamo da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
* espulsione, secondo un percorso sanzionatorio approvato dai
soci.
La procedura sanzionatoria verso un socio può essere
attivata dal Consiglio Direttivo su azione del Consiglio Direttivo
stesso o su indicazione del Comitato di Gestione del Registro
o su indicazione di almeno due soci dell’Associazione.
3.2: Sanzioni
Tutti i procedimenti sanzionatori verso i soci devono essere
comunicati con raccomandata R.R. al socio interessato entro
7 giorni dalla decisione, e avverso di essi è ammesso
il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento
della notifica. Il Collegio dei Probiviri decide in merito ai
ricorsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L’operatività
della sanzione è sospesa durante tale periodo e diventa
inappellabile dopo la ratifica dei Probiviri.
Tutti i provvedimenti sanzionatori vengono comunicati a tutti
i soci entro 7 giorni dalla data in cui diventano operativi
mediante affissione all’albo e comunicazione per posta
elettronica o ordinaria ai soci iscritti all’Associazione.
Nel caso di sospensione, espulsione o cancellazione dal Registro
si darà comunicazione anche a tutti gli altri interlocutori
ed inoltre attraverso tutte le forme di pubblicazione a mezzo
stampa e media che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno
ed utile all’azione. La sanzione di espulsione deve essere
ratificata dall’Assemblea dei soci nella sua prima convocazione
successiva.
Il richiamo vene applicato qualora il socio abbia un comportamento
difforme dai princìpi sanciti nello Statuto o nel Regolamento
Interno, senza nuocere gravemente a nessuno degli altri soci
dell’Associazione e senza comportare gravi danni all’immagine
del Commercio Equo e Solidale. L’azione di richiamo, per
esempio, scatta quando non venga corrisposta, senza giustificato
motivo, la quota associativa annuale. L’azione di richiamo
può essere reiterata quando il comportamento, dopo un
tempo ragionevole all’adeguamento, non abbia subìto
modifiche; il secondo richiamo sarà accompagnato da una
diffida.
La diffida viene applicata qualora il comportamento del socio
produca un danno a qualcuno degli altri soci dell’Associazione
o sia in contrasto con uno dei requisiti essenziali previsti
all’art.1.1 del presente Regolamento e comporta la necessità
da parte del socio di modificare immediatamente il comportamento
sanzionato, pena la sospensione; l’azione di diffida comporta
una valutazione ad opera del Consiglio Direttivo dell’eventuale
danno da parte del socio offeso o dell’Associazione stessa
e la comminazione di una multa, proporzionata al danno arrecato,
che verrà trattenuta dall’Associazione, per il
fondo di gestione del Registro.
La sospensione si applica per mancata ottemperanza a diffida
o nel caso in cui il comportamento del socio sia dannoso per
più soci dell’Associazione o danneggi l’immagine
del Commercio Equo e Solidale. La sospensione comporta l’impossibilità
a partecipare ai processi decisionali dell’Associazione.
La durata della prima sospensione è di sei mesi o il
tempo legato alla convocazione dell’Assemblea dei soci
ordinaria, momento in cui il caso specifico potrà essere
portato a discussione dell’Assemblea dei soci stessa su
richiesta del primo soggetto proponente dell’azione; la
sospensione potrà essere prorogata di altri sei mesi,
qualora i comportamenti lesivi non abbiano subìto modifiche
o adeguamenti. Passato un anno dall’inizio di questa fase
sanzionatoria, nel caso in cui il soggetto sottoposto a sospensione
non modifichi il proprio comportamento, il Consiglio Direttivo
procede alla proposta di espulsione.
L’espulsione viene decisa in caso di comportamento che
danneggia gravemente gli altri soci dell’Associazione
o che compromette l’immagine del Commercio Equo e Solidale
o quando non siano stati modificati i comportamenti che hanno
portato ad una sospensione reiterata per 12 mesi; l’azione
di espulsione decisa dal Consiglio Direttivo deve essere ratificata
dalla prima Assemblea dei soci ordinaria utile; nel frattempo,
il socio espulso è diffidato dall’utilizzare a
proprio beneficio qualsiasi riferimento di appartenenza all’Associazione,
ai suoi organi, al registro Agices ed ai suoi materiali in ogni possibile
forma (comunicazioni, materiale informativo, prodotti, etichette,
marchi, ecc.), pena un’azione legale di tutela. Una volta
ratificata l’espulsione dall’Assemblea dei soci,
ogni utilizzo improprio dello status di socio, comporterà
l’impegno di un intervento di tutela da parte del Consiglio
Direttivo.
CAP.4: MODIFICHE DELLA CARTA ITALIANA DEI CRITERI DEL COMMERCIO
EQUO E SOLIDALE
4.1: Proposte
Possono proporre modifiche alla Carta Italiana dei Criteri del
Commercio Equo e Solidale:
a) il Consiglio Direttivo dell’Associazione con proposte
approvate dal Consiglio stesso;
b) eventuali gruppi di lavoro insediati dall’Assemblea
dei soci, così come previsto dall’art.10 dello
Statuto;
c) almeno il 10% dei soci iscritti, in regola con il pagamento
delle quote associative e non sottoposti ad azioni sanzionatorie
o diffide in qualche modo legate a questioni regolate dalle
modifiche richieste (in caso di dubbio vale il giudizio inappellabile
del Collegio dei Probiviri).
La proposta di modifica deve essere presentata per iscritto,
deve essere motivata, deve indicare chiaramente la modifica
proposta rispetto al testo in vigore della Carta Italiana dei
Criteri del Commercio Equo e Solidale (parole da eliminare,
sostituire, aggiungere, ecc.), e deve altresì comprendere
le modifiche o le integrazioni da apportare al Regolamento di
Gestione del registro Agices, allo Statuto e al Regolamento Interno e
a tutti gli altri documenti che regolano la vita dell’Associazione,
qualora si ritengano necessarie. La presentazione della proposta
di modifica può prevedere la richiesta di un particolare
percorso di consultazione dei soci (istituzione di una commissione
di lavoro, discussione in plenaria, ecc.). I proponenti di cui
ai punti b) e c) devono inviare la proposta al Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
4.2: Procedura
Le proposte di modifica ricevute dal Consiglio Direttivo devono
essere poste all’ordine del giorno dell’Assemblea
dei soci entro 12 mesi dalla ricezione. Il Consiglio provvede
entro un mese dalla ricezione della proposta di modifica a renderla
nota ai soci mediante affissione all’albo, invio per posta
elettronica e, dove questa non sia possibile, mediante invio
per posta ordinaria, avviando la procedura di partecipazione
prevista dal Metodo del Consenso.
I soci e i gruppi di lavoro eventualmente istituiti, entro un
mese dall’invio della proposta di modifica da parte del
Consiglio Direttivo, possono trasmettere al Consiglio stesso
proposte, riflessioni, commenti. Il Consiglio provvede a trasmettere
i contributi ricevuti a tutti i soci entro un mese dalla loro
ricezione.
La decisione finale sulla proposta di modifica viene sempre
assunta dall’Assemblea dei soci mediante il Metodo del
Consenso. In caso di votazione, la decisione di modifica alla
Carta Italiana dei Criteri deve essere presa a maggioranza qualificata
dei presenti (almeno 7/10).
La modifica approvata dall’Assemblea dei soci deve esser
comunicata a tutti i soci entro 15 giorni dalla conclusione
dell’Assemblea stessa.
Approvata la modifica, è responsabilità d’ufficio
del Comitato di Gestione del Registro, su mandato del Consiglio
Direttivo e con il contributo del Collegio dei Probiviri, il
riscontro e la verifica della necessità di modifiche
dei criteri del registro legati alle modifiche approvate; qualora
fosse necessario un ulteriore adeguamento rispetto alle soluzioni
modificate indicate dai proponenti, queste ultime devono essere
avvallate dal Consiglio Direttivo, su parere favorevole consultivo
del Collegio dei Probiviri.
REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEL REGISTRO AGICES
Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo
e Solidale
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sul tuo pc il Regolamento di gestione del Registro Agices in formato
PDF
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